Manutenzione e controllo caldaia: quando effettuarlo?

Manutenzione e controllo caldaia: quando effettuarlo?

controllo-caldaia

Con l’avvicinamento alla stagione fredda è necessario conoscere tutte le norme relative ai riscaldamenti. Per questo motivo sul magazine Costok oggi vogliamo parlare della manutenzione e del controllo caldaia.
Nello specifico affronteremo l’argomento controllo caldaia, un tema sempre attuale che troppo spesso però per disinformazione crea non pochi problemi ai proprietari di case ed appartamenti.

Chi ha in casa una caldaia ovviamente saprà già che deve effettuare dei controlli con cadenza periodica.
Cerchiamo di capire bene cosa significa la revisione dell’impianto, da tenere distinta dal controllo dell’efficienza energetica ovvero la classica verifica dei fumi.
La normativa su cui si basa il controllo delle caldaie si concentra sul Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, integrato successivamente dal Comunicato del Consiglio dei Ministri n.69 del 2013in linea con la direttiva europea n 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Vediamo cosa è cambiato rispetto alle ultime indicazioni sulla revisione caldaia

caldaia

Ogni quanto effettuare il controllo caldaia?

La periodicità dei controlli sulle caldaie varia tra 12 e 48 mesi, a seconda della capacità dell’impianto e del combustibile che essa utilizza.

Attinendoci alla normativa vigente i controlli vanno effettuati:

  • per gli impianti a gas metano o GPL, ogni quattro anni dopo la prima accensione;
  • per gli impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza tra i 10 e 100 Kw, ogni 2 anni;
  • per le caldaie superiori ai 100Kw devono essere controllate ogni anno;

Da tenere però ben presente che esistono alcune eccezioni a queste regole generali:

  • i nuovi intervalli di tempo entro cui è obbligatorio fare la manutenzione valgono nel caso in cui Regioni e Province Autonome non abbiano regolamentato la materia: molte Regioni (Liguria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia);
  • la frequenza esatta dei controlli può essere definita (sotto i quattro anni) dal produttore dello specifico apparecchio ed eventualmente anche dallo stesso installatore;
  • ricorda anche che le ispezioni di sicurezza sono diversamente regolamentate da Province e Comuni se con più di 40.000 abitanti;

Vi ricordiamo inoltre di non fare confusione e di non confondere la manutenzione periodica e ordinaria con il controllo finalizzato al rilascio del bollino: la prima permette essenzialmente di prevenire eventuali guasti alla caldaia e verificarne lo stato; la seconda invece è un obbligo per legge.

Eventuali sanzioni per mancato controllo della caldaia

Dopo aver specificato i termini entro cui effettuare il controllo caldaia, è opportuno capire a quali sanzioni si va incontro se non si effettuano tali controlli.

Il proprietario, amministratore o inquilino che non provvede a contattare il tecnico può andare incontro ad una multa che va da 500,00 a 3000,00 euro, come disposto dall’articolo 15 del D.l .192/2005, ma che può essere adeguato a seconda del regolamento del Comune in questione.
I controlli di verifica sono effettuati a campione e commissionati dalla Società di Distribuzione di Energia Elettrica ai Comuni per accertarsi del rispetto delle norma da parte dei proprietari e dei tecnici; una lettera avvisa con circa 20 giorni di anticipo quando sarà svolta la verifica.

Cosa fare per la caldaia domestica

Per tutte le persone che vivono in un Comune con più di 40mila abitanti, consigliamo di verificare sempre presso lo Sportello Energia dello stesso Comune o in alternativa in Provincia la frequenza degli interventi da eseguire, nonché la burocrazia da rispettare (come tenere il libretto di manutenzione, eventuali bolli da acquistare per attestare l’intervento che è stato fatto, eventuali comunicazioni al Comune sulla manutenzione).

Rispettare le scadenze previste per la manutenzione è importante per evitare eventuali sanzioni, spesso pecuniarie, regolamentate dai singoli Comuni.
Infatti sono proprio questi ultimi a fare i controlli a campione ed in questo caso tocca al proprietario dimostrare l’avvenuta manutenzione tramite il libretto di caldaia e le fatture (a meno che tu non viva in un condominio con riscaldamento centralizzato, in cui questi doveri spettano all’amministratore).

caldaia gas

Quanto si spende per il riscaldamento?

Il questo ultimo paragrafo vogliamo affrontare l’argomento relativo alla spesa da sostenere per avere il riscaldamento in casa.
Il costo della manutenzione ordinaria della caldaia varia a seconda delle società a cui ci si affida e a seconda della Regione e di solito va dai 50,00 euro agli 100,00 euro (si va oltre i 100,00 euro, invece, per la verifica delle emissioni).
In generale, invece, ci sono altre spese a cui si deve dover pensare, una volta acquistato l’apparecchio:

  • il primo costo da sostenere è la prima accensione, il collaudo della caldaia appena installata, il primo controllo dei fumi, che solo alcune aziende includono nel prezzo di acquisto;
  • il secondo può essere l’estensione della garanzia e l’assistenza programmata: a seconda dell’azienda, c’è un costo una tantum che varia dai 50 agli 80 euro e un canone annuale intorno ai 100,00 euro.
    Quindi, se si vuole estendere la garanzia fino a 5 anni, verrà a costare tra i 500,00 euro e i 700,00 euro, un prezzo troppo elevato, nonostante copra le spese per i controlli previsti dalla legge (che in 5 anni, oltre a collaudo e prima accensione, sono uno o al massimo due), la manutenzione anche straordinaria ed eventuali pezzi di ricambio: le caldaie, infatti, non dovrebbero avere grossi problemi nei primi 5 anni di vita.

Ad ogni modo puoi richiedere un preventivo gratuito per riscaldamento direttamente sul nostro sito e contattare subito un professionista che provveda alla manutenzione e controllo caldaia nella tua provincia! Ricevi le offerte di preventivo comodamente a casa tua, confrontale e scegli la migliore. CostOk, preventivi gratuiti per tutti i tipi di lavoro comodamente da casa tua!

© immagini:
pixabay.com
graphicstock.com
google.it